Il T.A.R. di Salerno annulla il provvedimento di rigetto della domanda di collocamento in aspettativa per motivi di studio chiarendo, in adesione alla prospettazione del ricorrente, l’interpretazione dell’art. 911 della Legge 66/2010 sulla base di una esegesi costituzionalmente orientata e sulla base del principio dell’affidamento nella certezza dell’ordinamento giuridico.
E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso.
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