Il caso
Un Militare dell’Esercito Italiano dopo aver partecipato ad una missione internazionale italiana in Kosovo, a causa delle particolari condizioni ambientali e operative del servizio, contraeva una patologia neoplastica.
Il decorso della malattia andava via via peggiorando, tanto da causare la prematura cessazione dal servizio per inabilità assoluta al servizio militare incondizionato.
Chiedeva quindi il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ex D.P.R. 461/2001 e la concessione dei benefici previsti dal DPR 243/2006.
Il Ministero della Difesa riconosceva “Si dipendente da causa di servizio” l’infermità, liquidando l’equo indennizzo.
A seguito di una recrudescenza dello stato di salute, chiedeva l’aggravamento della propria posizione.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, il quale impugnava l’avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare secondo il Ministero la valutazione del danno morale è prevista solo per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, senza una espressa estensione alle vittime del dovere.
Il Tribunale del Lavoro di Avellino accoglie il ricorso riconoscendo il diritto del militare all’adeguamento della speciale elargizione e dei vitalizi rivalutati.