URANIO IMPOVERITO E VITTIMA DEL DOVERE

Il Tribunale del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere accoglie il ricorso

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Occorre, dunque, ai fini del riconoscimento di vittima del dovere o soggetto equiparato, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “Particolari condizioni’, che è un concetto aggiuntivo e specifico (Cass. SS.UU. n. 21969/2017). 
Secondo la definizione di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 243/2006, per particolari condizioni devono intendersi “le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
In proposito va, tuttavia, ulteriormente rammentato che anche di recente la stessa suprema corte abbia affermato, proprio con riferimento al concetto di condizioni ambientali ed operative “particolari”, che la disposizione regolamentare testè riportata, nel definire le circostanze come “straordinarie”, potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell’art. 1 L. n. 266/2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle Provvidenze” e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564.
Pertanto, secondo le stesse Sezioni Unite, la formulazione del regolamento deve essere  intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto  assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale, sul punto, va intesa  nel senso che la condizione ambientale ed operativa ”Particolare” è quella collocantesi al di  fuori del modo di svolgimento dell’attività “generale”, “normale” in quanto corrispondente a  come l’attività era previsto si svolgesse.
E sufficiente, pertanto, un’evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al  normale modo di svolgimento di una determinata funzione: “bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’ invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. SS.UU. n. 21969/2017).
Di talché, non potrà neppure negarsi, nel caso di specie, che l’essersi ammalato e l’essere  deceduto di xxxxxxx  nel giro di soli 6 mesi dalla scoperta della patologia tumorale, dopo aver partecipato ad una missione internazionale di pace all’estero, costituisca evento avverso in alcun modo correlabile ai normali rischi a cui può dirsi comunque esposto un militare chiamato ad operare in una zona di conflitto bellico. Nel caso di specie, in particolare, la straordinarietà deve intendersi implicita nella stessa circostanza dell’aver prestato servizio in luoghi in cui erano così diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute, circostanza questa che ha innegabilmente esposto il soggetto a  maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni. Pare del tutto  ragionevole, quindi, sostenere, anche con riferimento alla vicenda del Brigadiere omissis ,  che la particolarità delle condizioni ambientali od operative in cui quest’ultimo si era venuto a trovare in Albania, ai confini con il Kosovo, risiedesse proprio nell’inquinamento ambientale di quelle aree belliche, anche per la presenza (accertata dalle Commissioni parlamentari e comunque mai contestata dalla parte resistente, oltrechè documentata nelle relazioni mediche e scientifiche in atti) di polveri di uranio impoverito ed altri metalli  acciaio, ferro, cromo, zinco, e nichel con notevoli picchi di fluoro).
Non è casuale, del resto, che l’art. 1079 del D.P.R. n. 90/2010 recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 243′, nella sua versione aggiornata dall’art. 7, comma l, lettera c), n. 1), del D.P.R. n. 40/2012, continui tutt’ora a menzionare — nella definizione dei particolari fattori di rischio che consentono l’erogazione dei benefici da riconoscere al personale militare — il caso, appunto, della esposizione e di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, (quando queste abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso”.