URANIO. LA CASSAZIONE ANNULLA L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE E RIMETTE LA CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI PER LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Lavoro di Chieti che aveva sospeso il giudizio per vittima del dovere (uranio)nell’attesa della definizione del giudizio dinanzi al Tar sulla causa di servizio, ritenendo che fra i due giudizi non vi sia alcun rapporto di pregiudizialità

allegata ordinanza cassazione.

“CONSIDERATO CHE:
si controverte, nella fattispecie, del diritto ai benefici assistenziali riconosciuti ai sensi dell’art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005 ai soggetti «equiparati» alle vittime del dovere, La norma stabilisce: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»; questa Corte di legittimità (v., ex plurimis, Cass., sez.un., nr.   15484 del 2017; cass., sez. unse nr. 759 del 2017; cass., sez. semplice, nr. 9322 del 2018) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi e chiarendo, per quanto più rileva in questa sede, come la previsione normativa delinei una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate (le missioni) in condizioni ambientali od operative «particolari», per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di Istituto ( Cass. nr, 9322 cit);
è, dunque, evidente che la questione devoluta al giudice amministrativo, certamente connessa all’accertamento imposto dall’art. 1, comma 564, cit. non si ponga, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità, in senso tecnico giuridico, ai sensi dell’art. 295 cod.proc.civ., non derivando il riconoscimento dei benefici di cui alla legge nr. 266 del 2005 dall’esito del giudizio amministrativo; invero, seppure il TAR riconoscesse la dipendenza della causa di servizio ciò non sarebbe sufficiente ad affermare il diritto azionato dalla ricorrente, occorrendo che quest’ultima ( id est: la dipendenza da causa di servizio) sia legata a «particolari condizioni ambientali o  operative» ( Cass., sez.un„ nr, 21969 del 2017); si impone, dunque, l’annullamento dell’ordinanza di sospensione, con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Chieti, per la prosecuzione del giudizio di meritonei termini di legge  cui e pure devoluta la decisione quanto alle spese del regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Chieti anche per le spese del presente regolamento. “