Oggi condivido un’importante sentenza del Tribunale Civile – Sezione Lavoro, favorevole al ricorrente sul riconoscimento dello status di “soggetto equiparato a vittima del dovere”, ottenuta nell’interesse di un militare impegnato in missioni operative all’estero.
Gli elementi identificativi della decisione sono qui omessi, in quanto non rilevanti rispetto ai profili giuridici oggetto di approfondimento.
Il procedimento nasceva dal rigetto opposto dal Ministero della Difesa all’istanza amministrativa proposta dal mio assistito, affetto da adenocarcinoma della flessura splenica con metastasi epatiche, patologia che ha comportato complessi interventi chirurgici e rilevanti conseguenze invalidanti.
L’Amministrazione aveva sostenuto che non potesse essere riconosciuto lo status richiesto in assenza del previo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Attraverso il ricorso abbiamo contestato tale impostazione, evidenziando come la normativa di riferimento — art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 — riconosca tutela ai dipendenti pubblici che abbiano contratto infermità invalidanti in occasione o a seguito di missioni svolte in particolari condizioni ambientali od operative.
Il Tribunale ha accolto le nostre argomentazioni, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di vittime del dovere, secondo cui, in presenza di un rischio professionale tipizzato connesso all’impiego operativo in missione, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare eventuali cause alternative idonee ad escludere la derivazione professionale della patologia.
Ecco i punti essenziali della decisione del Tribunale:
- riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere;
- diritto all’inserimento negli elenchi previsti dal DPR 243/2006;
- riconoscimento della speciale elargizione prevista dalla legge 206/2004;
- diritto allo speciale assegno vitalizio;
- diritto all’assegno vitalizio ex legge 407/1998;
- riconoscimento dei benefici assistenziali, previdenziali e pensionistici previsti dalla normativa vigente.
La sentenza assume particolare rilievo perché conferma un principio fondamentale: il personale militare impiegato in contesti operativi complessi ha diritto ad una tutela concreta ed effettiva quando le conseguenze del servizio incidono in modo permanente sulla propria vita.