Importante pronuncia in materia di cause di servizio – esposizione a uranio impoverito e riparto dell’onere della prova.
Con una decisione di particolare rilievo sistematico, il TAR ha accolto il ricorso proposto nell’interesse degli eredi di un militare dell’Esercito Italiano, annullando i provvedimenti con cui il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze avevano negato sia il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sia la corresponsione dell’equo indennizzo in relazione a gravi patologie tumorali.
La controversia si incentra su l’adesione acritica dell’Amministrazione ai pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio, i quali avevano escluso la sussistenza di un nesso eziologico tra le infermità diagnosticate (carcinoma del colon con evoluzione metastatica) e l’attività svolta dal militare in missioni all’estero, segnatamente in Kosovo, in contesti connotati da esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti.
Il decisum si pone nel solco delle fondamentali pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 12, 13 del 2025, che hanno composto il contrasto giurisprudenziale in materia di riparto dell’onere probatorio.
In tali giudizi ho avuto modo di intervenire personalmente, discutendo dinanzi all’Adunanza Plenaria in due distinti procedimenti, contribuendo alla definizione del principio di diritto oggi recepito dalla giurisprudenza amministrativa di merito.
Il principio affermato assume portata innovativa: in presenza di patologie tumorali insorte in militari esposti, per ragioni di servizio, a fattori di rischio qualificati (quali uranio impoverito o metalli pesanti), opera una presunzione legale relativa di nesso causale.
Ne consegue che non grava più sul militare, né sui suoi eredi, l’onere di fornire una prova piena del nesso eziologico; spetta invece all’Amministrazione dimostrare l’esistenza di una causa alternativa, estranea al servizio, idonea a spiegare l’insorgenza della patologia.
Nel caso di specie, tale prova non è stata offerta, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Il TAR ha altresì ribadito la natura vincolante del parere del Comitato di verifica, qualificando il provvedimento finale come atto complesso, imputabile congiuntamente agli organi amministrativi coinvolti.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna delle Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di giudizio.
Un passaggio che riguarda da vicino chi ha operato in teatri come il Kosovo, Balcani, Libano, Iraq, Afghanistan e in contesti ad alto rischio ambientale.
Sapere è il primo passo.