Il diffuso e generalizzato abbassamento delle voci interne alla valutazione caratteristica accompagnato da una modifica peggiorativa del giudizio finale, difforme rispetto alle precedenti valutazioni, rende illegittima la valutazione caratteristica per manifesta illogicità e carenza di motivazione. E’ quanto ha statuito la seconda sezione del TAR del Lazio con sentenza n° 10560/2010 .E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso.
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