RICONOSCIMENTO DELLA PATOLOGIA TUMORALE E RIGETTO DELL’APPELLO DEL MINISTERO

La Corte di Appello si è occupata della richiesta di riconoscimento della patologia tumorale di un luogotenente deceduto, la cui vedova ha chiesto il riconoscimento dei diritti previsti per le vittime del dovere. In primo grado, il Tribunale aveva già accertato che la malattia del defunto era riconducibile alle condizioni operative di missione, in particolare all’esposizione a radiazioni e nanoparticelle derivanti dall’uso di proiettili di uranio impoverito durante le missioni in Kosovo.

 

Nel corso del giudizio, il Ministero della Difesa ha presentato appello, contestando la decisione del primo grado. Tuttavia, la Corte ha confermato le conclusioni del Tribunale, sottolineando l’importanza della consulenza tecnica d’ufficio effettuata in fase di primo giudizio. I periti avevano stabilito che la patologia che ha portato al decesso del luogotenente era probabilisticamente legata all’esposizione a nanoparticelle e metalli pesanti, evidenziando la presenza di tali sostanze nel materiale biologico del defunto.

 

Il CTU nominato dalla Corte di Appello ha ribadito che i campioni analizzati mostravano concentrazioni elevate di metalli pesanti cancerogeni, come titanio, alluminio e cromo, chiarendo che tali elementi erano riconducibili all’ambiente operativo del Kosovo. Ha concluso, quindi, che queste sostanze hanno avuto un ruolo significativo nell’insorgenza della patologia tumorale, stabilendo un chiaro nesso causale tra la malattia e le condizioni di servizio del luogotenente.

 

Di conseguenza, la Corte ha rigettato l’appello del Ministero della Difesa, confermando la legittimità della sentenza di primo grado e riconoscendo la patologia come dipendente da causa di servizio.