MILITARE GIÀ RICONOSCIUTO VITTIMA DEL TERRORISMO OTTIENE LA RIVALUTAZIONE E L’ ACCERTAMENTO DEL DSPT. NUOVA CONDANNA DEL MINISTERO

Il Tribunale del Lavoro  accertata la presenza di un invalidità  complessiva del 35%  condanna il Ministero della Difesa a  corrispondere  al ricorrente la riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5 l. 206/04 in ragione dei riscontrati 35 punti di invalidità, l’assegno vitalizio di euro 500 ex art. 2 l. 407/98 con decorrenza dall’evento e lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 l.
206/04 con decorrenza  dall’evento.
allegata sentenza del Tribunale del Lavoro di Lucca
” Nel merito, pur preso atto del parere del Consiglio di Stato n. 2881/15, si ritiene di doversene discostare.
Il CDS propone un’interpretazione strettamente letterale della l. 206/04, tale per cui la rivalutazione per aggravamento e i parametri per il calcolo dell’invalidità fissati dal DPR 181/09 (che ricomprendono, in particolare, il danno morale) sarebbero applicabili soltanto ai danni riconosciuti e indennizzati antecedentemente al vigore della citata l. 206/04.
Tuttavia, a parere del Giudicante, non è dato rinvenire alcuna ragionevole motivazione di tale discrimine, posto che situazioni del tutto analoghe risulterebbero assoggettate ad una disciplina difforme esclusivamente sulla base della tempistica di attestazione del danno. È allora da preferire
un’interpretazione sistematica che consenta una regolamentazione univoca per tutte le vittime del terrorismo, garantendone parità di trattamento”