Uranio impoverito, Vittime del dovere ed equiparati

Riconoscimento dello status di vittima del dovere per un militare esposto a uranio impoverito: nota a sentenza della Corte d’Appello di Cagliari

Con sentenza di riforma integrale, la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto l’appello proposto da un militare dell’Esercito Italiano, da me assistito, riconoscendogli lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi della normativa vigente (L. n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006).

L’organo giudicante ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva escluso il nesso causale tra l’attività svolta in missioni militari (nei Balcani, in Iraq e nei poligoni di addestramento in Italia) e la grave patologia neoplastica contratta dal ricorrente (carcinoma embrionario testicolare con secondarismi, trattato chirurgicamente e con chemioterapia).

Principi affermati dalla Corte

1. Rilevanza dell’esposizione prolungata ad agenti tossici: la Corte ha valorizzato le risultanze medico-legali (verbale della Commissione Medica Militare che attestava un’invalidità dell’80%) e le indagini scientifiche (biopsie ed esami ematici che rilevavano nanoparticelle di origine esogena, come cromo, rame e zinco).

2. Onere della prova e rischio ignoto: si è riconosciuto il principio secondo cui, in caso di rischio ignoto o scientificamente incerto, l’onere probatorio non può gravare interamente sul ricorrente, ma ricade sull’Amministrazione, chiamata a fornire una spiegazione alternativa plausibile.

3. Validità del giudicato amministrativo: è stata data rilevanza alla precedente sentenza favorevole del TAR Sardegna, che imponeva il riesame della pratica e che è stata disattesa ingiustificatamente in sede amministrativa.

4. Rigetto delle eccezioni di rito: la Corte ha rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza, affermando l’applicabilità del termine decennale ordinario per i diritti azionati, e ha escluso che la non cumulabilità dei benefici possa ostare al riconoscimento dello status giuridico richiesto, configurando semmai una questione meramente successiva di opzione da parte dell’interessato.

Effetti della sentenza

La decisione ha condotto:

• al riconoscimento dello status richiesto;

• alla condanna del Ministero della Difesa al pagamento della speciale elargizione nella misura massima, nonché degli assegni vitalizi ex L. 407/1998 e L. 350/2003;

• al rimborso integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Considerazioni conclusive

La pronuncia rappresenta un precedente significativo nella tutela giurisdizionale dei militari esposti a rischi ambientali straordinari durante l’espletamento del servizio, rafforzando l’orientamento giurisprudenziale volto ad affermare il principio di responsabilità pubblica per esposizione a fattori patogeni non prevedibili o non gestiti.

In un contesto normativo e scientifico ancora in evoluzione, la sentenza costituisce un riferimento per la costruzione di un sistema di tutela effettiva per chi ha servito il Paese subendo danni permanenti alla salute.