TRASFERIMENTO TEMPORANEO AI SENSI DELL’ART. 42bis DEL D. Legs 151/2001

Il caso
Militare della Guardia di Finanza con il grado di Finanziere Mare, in servizio presso il Reparto Operativo Aeronavale che qualche anno fa presentó all’Amministrazione d’appartenenza istanza di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs 151/2001, per avvicinarsi alla sede di residenza del nucleo familiare .
Inizialmente il Comando Generale respinse l’istanza presentata, ma avverso il diniego veniva presentato ricorso al Tar, il quale lo respingeva ritenendo il provvedimento impugnato immune di vizi.
 In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato riformava la predetta ordinanza e l’amministrazione ne dava attuazione disponendo il trasferimento temporaneo.
A distanza di un anno il Comando ha fornito alla ricorrente le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di trasferimento presentata ex art. 42 bis del D. Lgs 151/2001 invitando la stessa a presentare entro dieci giorni dalla ricezione dell’ atto, Memorie ex art 10 bis della L. 241/90 al fine di far pervenire le proprie osservazioni in relazione al diniego espresso.
Il Tar Emilia Romagna ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti.
“Il Collegio reputa, tuttavia, di doversi adeguare all’orientamento assunto dal Consiglio di Stato sulla specifica vicenda al fine di assicurare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, considerate altresì le esigenze di stabilità e certezza dell’azione amministrava e quelle di salvaguardia dei valori di rilievo costituzionali di cui è espressione l’art. 42 bis del D. Lgs 151/2001, che potrebbero essere pregiudicati da continui mutamenti della sede di servizio della ricorrente”