URANIO : TAR NAPOLI  RICORSO FONDATO E CONDANNA DEL MINISTERO.

Militare   che ha operato in missioni internazionali di pace in condizioni di disagio tra cui l’esposizione a fattori di rischio molteplici tra cui metalli pesanti e proiettili all’uranio impoverito e a causa del servizio svolto ha contratto la patologia tumorale

Il  TAR NAPOLI accoglie il ricorso  e condanna  l’amministrazione  al risarcimento  senza scorporare gli indennizzi, perché il risarcimento riguarda un fatto illecito.

Leggendo la sentenza allegata

“Va poi in secondo luogo evidenziato che dalla documentazione in atti sono   emersi elementi idonei dar conto della sussistenza della patologia lamentata dal ricorrente nonché dell’eziologia  di questa.  In particolare la patologia trattata chirurgica mente con evidenti esiti secondo quanto evidenziato negli atti di causa è eziologicamente derivante dal servizio svolto dal militare nelle varie sedi in Italia e all’estero in cui è stato impiegato. A conferma di tali conclusioni si pone lo stesso riconoscimento al riguardo operato dal Ministero della Difesa sulla base del parere del Comitato per le cause di servizio con la corre spedizione della speciale la elargizione ex  L. 206 /2004 che presuppone l’eziologia fra la patologie e il fatto di servizio. Or bene una volta cercata la derivazione causale della patologia dell’ambiente di lavoro deve dirsi contestualmente determinata un’inversione del l’onere della prova in ordine alla responsabilità dell’amministrazione di appartenenza del militare per mancata osservanza delle misure minime di sicurezza necessarie a salvaguardare l’ integrata fisica dei dipendenti . Pertanto non essendovi  stata  alcuna allegazione  contraria da parte dell’amministrazione del militare circa l’adozione di tutte le cautele   necessarie ad evitare   il danno ( ma anzi risultando la tesi attorea avvalorata dal fatto che le menomazionin sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio) deve essere ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la prestazione lavorativa avvenuta senza l’apprestamento  delle necessarie cautela e il pregiudizio che  è derivato all’ odierno ricorrente”

 

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