ORDINANZA TAR LAZIO. DIRITTO PER IL RICONOSCIMENTO DI INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO ED EQUO INDENNIZZO

Dall’ordinanza “Letta la relazione del CTU, esaminati i dati statistico-epidemiologici forniti dalla PA resistente, letti i rilievi critici del ricorrente sulle argomentazioni e conclusioni del CTU nonché sulla metodica seguita, oltre che sulla completezza e significatività dei dati forniti dalla PA, asserendo che questo comprende esclusivamente il personale in servizio; Ritenuto necessario assegnare al CTU il termine di ulteriori 30 giorni – prorogabili su motivata richiesta – per replicare sui punti controversi sollevati dal ricorrente, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti e dei dati forniti dalla PA (eventualmente comparandoli con quelli di altra fonte ufficiale); a quest’ultimo fine la PA è onerata di integrare entro 30 giorni il prospetto statistico con i dati dei militari non più in servizio che hanno richiesto i benefici di legge per la medesima patologia tumorale in contestazione; il termine per il deposito della relazione del CTU decorrerà dalla comunicazione dell’avvenuto adempimento da parte della PA degli incombenti predetti;”

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