Il Consiglio di Stato – Sezione Quarta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2009 con la quale il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della Legge 31.07.1954, n. 599 con riferimento alle parole “e, soltanto in casi di particolare, gravità, anche a sfavore” ha accolto il ricorso in appello (sentenza n. 89/2010) avverso la sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione Prima Bis n. 4313/2007 ed ha annullato il provvedimento di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari disposto nei confronti di un militare dell’Esercito.
E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso.
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