Trasferimento d’autorità per ragioni di incompatibilità ambientale.

Tendono a sgretolarsi le vecchie teorizzazioni sull’insindacabilità giurisdizionaledei trasferimenti d’autorità del personale militare.
Il T.A.R. Toscana con sentenza n. 01016/2009 aveva accolto il ricorso proposto da un militare avverso il trasferimento d’autorità dettato, contraddittoriamente per presunte ragioni di incompatibilità ambientale, rilevando l’assenza della prova certa circa la sussistenza dei presupposti di incompatibilità e la carenza della motivazione. Con ordinanza n. 6150/2009 la IV sezione del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento presentata dall’amministrazione appellante così motivando:” considerato che l’istanza cautelare proposta dall’amministrazione appellante non appare meritevole di considerazione alla luce delle significative e perspicue allegazioni probatorie esibite dalla difesa dell’appellato”.
E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso

trasferimento per incompatibilita ambientale assoggettato alla Legge 241_1990

Commenta per primo

Lascia un commento