Una recente sentenza offre un chiarimento significativo sul riconoscimento dello status di “vittima del dovere” e sulle condizioni necessarie per accedere alle relative provvidenze economiche e assistenziali.
Nel caso esaminato, il militare assistito dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, aveva ottenuto in primo grado la sola speciale elargizione prevista dalla legge, nonostante una invalidità permanente del 58%. Il Tribunale aveva infatti escluso che la patologia fosse maturata in un contesto idoneo a integrare le “particolari condizioni ambientali ed operative” richieste dalla legge n. 266/2005.

Commento sulla Sentenza
La sentenza in oggetto affronta la tematica del riconoscimento dello status di vittima del dovere per un militare che ha subito una invalidità permanente durante il proprio servizio, ma in circostanze che esulano dalla normalità del servizio stesso. L’appello ha come oggetto il riconoscimento delle provvidenze specifiche previste dalla legge n. 266/2005, tra cui un assegno vitalizio e altre forme di assistenza previdenziale, e la qualificazione del ricorrente come “equiparato” alle vittime del dovere.
L’appellante sosteneva che l’esposizione a specifici fattori di rischio durante la propria attività avesse determinato una situazione di straordinarietà tale da giustificare il pieno riconoscimento dello status di “equiparato” alle vittime del dovere.
La Corte ha accolto tale impostazione, ribadendo un principio fondamentale:
Non ogni infermità dipendente da causa di servizio dà automaticamente diritto allo status di vittima del dovere.
Occorre dimostrare che l’evento dannoso sia avvenuto in un contesto caratterizzato da un quid pluris: condizioni operative eccezionali, rischi superiori alla normalità, missioni con esposizione a situazioni straordinariamente gravose.
Riconosciuta tale straordinarietà, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando l’appellante “equiparato” alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, L. 266/2005, con conseguente diritto a:
- speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili,
- assegno vitalizio di € 500,00 mensili,
- tutte le provvidenze assistenziali, previdenziali e pensionistiche previste dalla normativa di settore, con decorrenze e perequazioni di legge.
Il Ministero della Difesa è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, sulla base dei parametri forensi.

Perché è una decisione importante
Questa sentenza richiama l’attenzione su un aspetto spesso trascurato: il confine tra causa di servizio e vittima del dovere non è automatico, ma poggia su presupposti stringenti. Tuttavia, quando tali condizioni straordinarie sono dimostrate, la tutela riconosciuta dall’ordinamento deve essere piena e comprensiva di tutte le provvidenze previste dalla legge.
Un passaggio significativo verso una maggiore protezione per coloro che, nell’ambito del loro servizio, affrontano rischi non ordinari a beneficio della collettività.