Tribunale amministrativo regionale

LA “SINDROME DEI BALCANI”: SENTENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

La “Sindrome dei Balcani” non è un’invenzione: è un dramma collettivo, che oggi ha trovato un’altra voce nella giustizia amministrativa.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Una sentenza importante è stata pronunciata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, che accoglie il ricorso proposto dall’Avv. Angelo Fiore Tartaglia, restituendo dignità e giustizia a un militare dell’Esercito Italiano.
IL CASO
Il ricorrente, un militare in servizio dal 2004, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti patologie:

🔹Carcinoma squamoso della lingua
🔹Recidiva locale di carcinoma squamoso p16 negativo

Tali patologie si sono manifestate dopo anni di servizio in missioni operative all’estero, in contesti ad alto rischio come Kosovo, Libano e Afghanistan, dove il militare ha operato a stretto contatto con sostanze tossiche, metalli pesanti e uranio impoverito, spesso senza adeguate protezioni individuali.
Tuttavia, la sua istanza era stata respinta dai Ministeri competenti:

🔹Per asserita intempestività della domanda;
🔹Per mancanza di nesso causale con il servizio svolto.

LA SENTENZA
Il Tribunale ha ribaltato le conclusioni ministeriali, accogliendo integralmente il ricorso e annullando i provvedimenti impugnati.
🔹 Riconosciuta la correlazione tra esposizione e patologia:
Richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il giudice ha ribadito che, in assenza di una legge scientifica universalmente valida, il nesso causale tra servizio nei Balcani e tumori può basarsi su dati probabilistici e statistici, come confermato in altre sentenze relative alla cosiddetta “sindrome dei Balcani”.
🔹 Respinta l’eccezione di intempestività:
La domanda è stata presentata entro sei mesi dalla diagnosi della recidiva, che rappresenta un aggravamento distinto e successivo alla prima forma tumorale.
Quindi, il termine legale era rispettato.
🔹 Sottolineata l’assenza di prova contraria da parte dell’Amministrazione:
Il Tribunale ha evidenziato che lo Stato non ha dimostrato l’esistenza di cause extralavorative in grado di escludere il collegamento tra missione e malattia, come previsto dalla normativa sulla presunzione di eziologia professionale.
CONCLUSIONI
La sentenza:

🔹Riconosce l’origine professionale della malattia tumorale;
🔹Dichiara valida la tempistica della domanda;
🔹Condanna Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali, in solido.

Un passo importante nella tutela dei militari italiani esposti all’uranio impoverito, che troppo spesso si sono trovati soli a combattere, dopo le missioni, una nuova guerra: quella per il riconoscimento dei propri diritti. Questa decisione non è solo una vittoria per il singolo ricorrente, ma un precedente giuridico e umano che rafforza il dovere dello Stato di prendersi cura di chi ha servito con onore.