LA SUSSITENZA DEL NESSO DI CAUSA TRA LA MALATTIA E L’ESPOSIZIONE APPARE PIU’ PROBABILE DEL SUO CONTRARIO. URANIO E NUOVA CONDANNA DEL MINISTERO

La Corte d’ Appello di Firenze  conferma il nesso di causalità e responsabilità, rideterminando la somma risarcitoria sulla base dei massimi  delle tabelle del danno non patrimoniale.

“Il primo motivo di appello principale è infondato, laddove reitera la questione di “ difetto assoluto di giurisdizione” in quanto “ atto politico” sottratto sia alla giurisdizione ordinaria che amministrativa. In realtà, l’elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria allegata dalle attrici non è la “decisione” di inviare forze militari nei territori dell’ex Jugoslavia o in Somalia, bensì la “concreta pianificazione operativa” della missione, assunta come deficitaria in punto di protezione del personale dai possibili rischi alla salute. Quindi il vulnus lamentato dalle congiunte non deriva dalla scelta politica in sé, ma dalla concreta attuazione tecnico-operativa di tale scelta da parte del Ministero preposto. Il Ministero continua a invocare l’autorità di Cass. SU., 05-06-2002, n. 8157: “Gli atti che vengono compiuti dallo stato nella conduzione di ostilità belliche si sottraggono totalmente al sindacato sia della giurisdizione ordinaria che della giurisdizione amministrativa, in quanto costituiscono manifestazione di una funzione politica, attribuita dalla costituzione al governo della repubblica, rispetto alla quale non è configurabile una situazione di interesse protetto a che gli atti, in cui detta funzione si manifesta, assumano o meno un determinato contenuto (in applicazione del principio di cui in massima, le sezioni unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero della difesa in relazione alla avvenuta distruzione, nel corso delle operazioni aeree della Nato contro la repubblica federale di Jugoslavia, di un obiettivo non militare, e al conseguente decesso di alcuni civili)”. Tuttavia tale indirizzo giurisprudenziale risulta superato dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità dato che Cassazione civile SU 05/05/2014 n. 9573 ( correttamente richiamata dalla sentenza di primo grado) ha invece ritenuto che ”La domanda proposta nei confronti del Ministero della difesa dagli eredi di un militare italiano, per il risarcimento dei danni conseguenti all’esposizione del proprio congiunto all’uranio impoverito e ad altre sostanze nocive nel corso della missione di pace in Kosovo, appartiene alla giurisdizione del g.a. solo in relazione ai pregiudizi fatti valere “iure hereditatis”, giacché fondata su di una condotta dell’amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego; per contro, appartiene alla giurisdizione del g.o. la domanda volta al ristoro dei danni subìti “iure proprio” dagli attori, atteso che l’art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità degli stessi alle sole parti del rapporto di impiego e non anche a terzi.” 5. Devono poi essere respinti gli ulteriori motivi dal secondo al quinto. Circa la dedotta mancanza di prova relativa all’esposizione all’uranio impoverito occorre premettere che il primo Giudice ha correttamente rilevato che “ omissis è deceduto per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, come risulta dalla certificazione della Divisione Generale delle pensioni militari. Non sembra possibile stabilire con assoluta certezza se la neoplasia che ha portato OMISSIS al decesso sia stata causata dall’esposizione alle polveri di uranio: una simile certezza non è rinvenibile neppure nella perizia medico-legale di parte allegata alla citazione, e la C.T.U. chiesta in questa causa, oltre ad aver dato una risposta comunque di non certezza, è inutilizzabile essendo stata espletata in violazione del contraddittorio tecnico. Tuttavia, la sussistenza di un nesso di causa tra la malattia e la suddetta esposizione appare di gran lunga più probabile del suo contrario, considerato che i dati statistici di settore, confermati anche dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con DM 22/12/00, evidenziano un aumento della percentuale di alcuni tipi di tumore riscontrati in militari che hanno agito nelle suddette zone di intervento rispetto alla normalità.” Orbene, oltre ai dati della prima Commissione parlamentare di inchiesta del 2000 – poi seguita da ulteriori Commissioni nelle successive legislature – anche nell’ultima Commissione di inchiesta in materia istituita nel 2015 e che ha concluso i lavori nel 2017 ( la cui relazione è agevolmente reperibile sul sito istituzionale “ Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (istituita con delibera della Camera dei deputati 30 giugno 2015, modificata con successiva delibera del 15 novembre 2017) sono state avanzate le seguenti considerazioni: – a f. 83: “Le reiterate sentenze della magistratura ordinaria e amministrativa hanno costantemente affermato l’esistenza, sul piano giuridico, di un nesso di causalità tra l’accertata esposizione all’uranio impoverito e le patologie denunciate dai militari o, per essi, dai loro superstiti. La patogenicità dell’uranio impoverito è stata altresì riconosciuta sul piano scientifico, dal momento che la tabella delle malattie professionali, approvata con decreto ministeriale 9 aprile 2008, su proposta dell’apposita commissione scientifica, elenca al numero 15 le malattie causate da effetti non radioattivi dell’uranio e suoi composti”1. – a f. 86 “La probabile connessione tra l’esposizione all’uranio impoverito e l’insorgenza di gravi patologie, anche di natura oncologica, ha indotto l’ONU a vietare l’utilizzo di armi contenenti tale elemento (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e di precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO…. – a f. 145 : “il rischio derivante dall’esposizione all’uranio impoverito e dagli effetti prodotti dal suo impiego militare assume un significato più pregnante, esemplificativo non tanto di un episodio specifico e circoscritto di mancata protezione rispetto a un agente tossico ben definito dal punto di vista chimico e radiologico, quanto di uno dei tanti casi in cui, a fronte di una pluralità di situazioni di rischio note, sia nelle missioni di pace sia sul territorio nazionale, il personale militare si è trovato in condizioni di non protezione o comunque di protezione più ridotta rispetto a quella di cui avrebbe goduto un lavoratore civile nella medesima posizione e con le stesse mansioni….” La precedente relazione della Commissione Celli aveva a sua volta così concluso: “I rischi da esposizione ad uranio impoverito ed altri metalli pesanti e non, nanoparticelle di origine combustiva e�o risospensiva, della popolazione militare che ha prestato servizio: – Nei Balcani durante e dopo le guerre del 1995 e 1999; – In Iraq durante e dopo la seconda guerra del Golfo – In Afghanistan; – In Somalia; – In basi e poligoni militari dove sia accertato l’uso o la prova di munizionamento bellico, quale ad esempio il PISQ (con lancio di razzi con tracciante al torio e centinaia di brillamenti all’aria aperta, ripetuti negli anni, di centinaia di tonnellate di armamenti obsoleti); Sono conclamati e rilevanti. L’esposizione viene notevolmente aumentata dal fenomeno della risospensione di polveri dal terreno contaminato, fenomeno tipico di ambienti aridi. – 1 a f. 86 “Particolarmente significative sono le sentenze, di cui sono di seguito riportati alcuni esempi, con le quali i giudici amministrativi hanno censurato l’atteggiamento negazionista del CVCS in merito agli effetti dell’esposizione all’uranio impoverito. – “In tema di accertamenti in ordine alla dipendenza da causa di servizio, l’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto tra l’impiego nei contesti fortemente inquinati dei teatri operativi (nella specie il ricorrente era stato impiegato nel 2002 nel Kosovo in zone interessate dall’utilizzo di ordigni all’uranio impoverito) e la patologia neoplastica comporta che non debba essere richiesta la dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo invece sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta nominata in materia. In tale ottica, il verificarsi dell’evento costituisce ex se un dato sufficiente, secondo il cosiddetto « criterio di probabilità », a far sì che le vittime delle patologie abbiano diritto ai benefici previsti dalla legislazione vigente ogni qual volta, accertata l’esposizione del militare all’inquinante in parola, l’amministrazione non riesca a dimostrare che essa non abbia determinato l’insorgenza della patologia e che questa dipenda, invece, da fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica.” (TAR Genova, (Liguria), sez. I, 29/09/2016, n. 956)
.…… Risulta del tutto ragionevole, quindi, sostenere, che la particolarità delle condizioni ambientali od operative in cui OMISSIS si è venuto a trovare in Bosnia e in Somalia renda “ più probabile che non” considerare quale causa prossima quella dell’inquinamento ambientale di quelle aree belliche, anche per la presenza – accertata dalle Commissioni parlamentari e dalle molteplici sentenze della magistratura ordinaria – di polveri di uranio impoverito che venivano depositarsi sul terreno per un ampio raggio a seguito dei bombardamenti con munizioni composte da detto materiale, ritornando poi in sospensione per effetto dei venti

( CORTE D’APPELLO DI FIRENZE)