Sanzione disciplinare e non idoneità all'avanzamento al grado di Maresciallo Capo

La IV Sezione del Consiglio di Stato nel respingere l’appello dell’Amministrazione ha evidenziato:
a) che l’immediato ricorso al T.A.R. avverso le sanzioni disciplinari di corpo senza preventivo ricorso gerarchico, è ammissibile;
b) la non idoneità all’avanzamento a Maresciallo Capo non presenta controinteressati;
c) che la sanzione disciplinare è illegittima in quanto viziata per carenza dei presupposti di fatto;
d) che la non idoneità all’avanzamento, a seguito dell’annullamento della sanzione disciplinare è anch’essa illegittima per invalidità derivata.

E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso.

Sanzione disciplinare e non idoneità all’avanzamento al grado di Maresciallo Capo

Commenta per primo

Lascia un commento